Notizie

 

 

CONSERVAZIONE BENI CULTURALI ECCLESIASTICI

NORME AMMINISTRATIVE PER IL RESTAURO

 

Gli interventi volti alla salvaguardia, alla conservazione e alla valorizzazione di beni immobili o mobili di interesse, artistico, storico o culturale appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche sono soggetti tanto alla normativa canonica che a quella civile.

La corretta procedura per intraprendere tali interventi, a partire dalla richiesta di contributi finanziari a enti pubblici territoriali (p.es Regione), potrà svolgersi esclusivamente previa richiesta formale all'Ordinario diocesano di poter avviare l'iter amministrativo per la salvaguardia o la valorizzazione di un bene.

In seguito al parere favorevole dell'Ordinario diocesano, il parroco detentore del bene mobile o immobile potrà presentare, nei modi previsti dalla normativa vigente, le istanze per ottenere l'AUTORIZZAZIONE CANONICA e l'AUTORIZZAZIONE CIVILE.

 

AUTORIZZAZIONE CANONICA

Per gli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette all'Ordinario diocesano è prevista l'autorizzazione canonica. Sono atti di amministrazione straordinaria l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione di qualunque valore nonché ogni atto relativo a beni immobili o mobili di interesse, artistico, storico o culturale.

 

 

AUTORIZZAZIONE CIVILE

Lo Stato italiano esercita la tutela del patrimonio culturale di proprietà pubblica e privata ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. I beni culturali mobili e immobili di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche sono pertanto sottoposti alla normativa statale in caso di interventi di diversa natura: demolizioni, spostamenti, smembramento di collezioni e l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali sono subordinati ad autorizzazione del soprintendente (art. 21).


In merito alle istanze di salvaguardia e di valorizzazione, l'Intesa del 26 gennaio 2005 tra il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche stabilisce all'art.5 comma 1 quanto segue: “il vescovo diocesano presenta ai Soprintendenti, valutandone congruità e priorità, le proposte per la programmazione di interventi di conservazione e le richieste di rilascio delle autorizzazioni, concernenti beni culturali di cui all'art. 2, comma 1, di proprietà di enti soggetti alla sua giurisdizione, in particolare per quanto previsto dal precedente art. 1, commi 4-6”.
La corretta procedura per la richiesta alle Soprintendenze competenti di nulla osta all'esecuzione di interventi di restauro o valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici prevede dunque che sia il Vescovo diocesano, attraverso l'Ufficio dei Beni culturali diocesani, e non il singolo Parroco o Rettore di chiesa a inoltrare la suddetta richiesta di autorizzazione. Pertanto la consuetudine dei Parroci amministratori di rivolgersi direttamente alle Soprintendenze competenti in occasione di progetti di interventi di conservazione o di valorizzazione di beni culturali costituisce la mancata osservanza delle norme relative.

 

RESTAURO DI BENI STORICO ARTISTICI: SINTESI PRASSI AMMINISTRATIVA.


Di seguito si indica un promemoria che individua sinteticamente i passi necessari per una corretta procedura di restauro di un bene culturale ecclesiastico nel rispetto della legislazione vigente e a garanzia della tutela e della memoria del patrimonio di arte e cultura della Chiesa.

 

► Il parroco, individuato un bene da sottoporre a intervento di restauro, inoltra formale richiesta all'Ordinario diocesano di avvio della procedura amministrativa.

 

► In seguito al parere favorevole dell'Ordinario diocesano, il parroco inoltra alla Soprintendenza competente richiesta di sopralluogo per verificare l’opportunità e le modalità complessive dell'intervento di restauro del bene stesso.

 

► In seguito al parere favorevole e alle indicazioni tecniche del funzionario che ha effettuato il sopralluogo, il parroco valuta diverse proposte di intervento (almeno tre) da cui risultino:

 

- relazione sullo stato di fatto dell’opera corredata da congrua documentazione fotografica per un'ottimale illustrazione della condizione del manufatto;

 

 

- progetto dettagliato con tempi, materiali e modi del lavoro (dati tecnici su materiali e modalità operative, eventuale trasferimento in laboratorio, assicurazione, ecc.);

 

 

- preventivo di spesa;

 

 

- curriculum della ditta.

 

e, sentiti gli uffici parrocchiali inerenti, seleziona l'eventuale ditta esecutrice. A tale proposito si raccomanda che l'individuazione dei professionisti avvenga nel pieno rispetto e nella piena ricezione della normativa vigente ovvero:

 

■ Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, artt. 29, 182.

 

■ Decreto legislativo - 26 marzo 2008, n. 63 Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio. (GU n. 84 del 9-4-2008)
dal quale può sinteticamente evincersi che la qualifica di restauratore sia da attribuirsi, in via transitoria e in attesa di imminenti disposizioni relative a prove di idoneità ministeriali, tanto sulla base della formazione presso istituzioni statali o regionali che sulla base dell'attività professionale svolta da colui che, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, attività di restauro [...] per un periodo di almeno otto anni [...] direttamente e in proprio [...] ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
L'Ufficio diocesano per i beni culturali, in costante contatto con gli organi statali preposti alla tutela, è a disposizione per qualsivoglia indirizzo e consulenza in merito.

 

► Il parroco inoltra quindi all’Ordinario diocesano la richiesta di Autorizzazione canonica (tramite apposito modello fornito dall’Ufficio diocesano per i beni culturali) all’intervento in questione in cui si specificano, in particolare, il tipo di restauro che si vuole far eseguire e la copertura finanziaria dell'intero intervento e ne fornisce la documentazione progettuale corredata dal curriculum della ditta a cui si propone l'affidamento del lavoro per la valutazione e l'eventuale approvazione.

 

 

► In seguito al giudizio favorevole dell'Ordinario diocesano, sentito il parere della Commissione diocesana per l'arte sacra, l’Ufficio diocesano per i beni culturali inoltra richiesta formale di nulla osta al restauro corredata dalla suddetta documentazione alla Soprintendenza competente (Autorizzazione civile).

 

► L'ente statale preposto alla tutela, mediante i suoi funzionari, esamina la proposta presentata e, in caso di valutazione positiva, autorizza l'esecuzione dell'intervento inviando relativa comunicazione all'Ufficio diocesano per i beni culturali, che informa prontamente il parroco della possibilità di dare inizio ai lavori.